Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

DISCIPLINA PER LA TUTELA DELL’ AUTORE DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITA’ NELL’AMBITO DEL CONTESTO LAVORATIVO IN ASTRAL S.P.A. (WHISTLEBLOWER)

 

PREMESSA

 

Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire la commissione di illeciti attraverso l’adozione di una procedura che assicuri protezione all’autore di segnalazioni circostanziate.

La segnalazione (cd. whistleblowing), è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower (il segnalante), contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi per la società in cui lavora o collabora.

 

La presente disciplina è stata definita in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 24/2023, che ha dato attuazione alla direttiva UE 2019/1937, abrogando la precedente normativa.

 

La segnalazione di whistleblowing verte su reati o irregolarità rilevati nell’ambito del contesto lavorativo di Astral S.p.A (di seguito Astral).

 

L’obiettivo perseguito dal presente documento è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative in ordine alle modalità di segnalazione e alle forme di tutela che gli vengono assicurate da Astral.

 

Il presente documento è parte integrante e sostanziale, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Astral adottato dalla Società e, della sua sezione costituita dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

Si precisa sul punto che in Astral l’istituto è anche una misura di presidio del PTPCT aziendale e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex .D.Lgs. 231/2001.

 

  1. AMBITO SOGGETTIVO

 

Il D.Lgs. 24/2023 ha esteso l’ambito di applicazione della tutela, includendo ulteriori soggetti oltre al segnalante.

Sono considerati segnalanti tutelati:

  • i dipendenti che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite. Si intendono quindi tutti i dipendenti dell’Azienda, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato, compresi i collaboratori, qualunque sia il rapporto di lavoro intercorrente: autonomo, di diritto privato, di consulenza, di collaborazione, volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti. Per consulenti e collaboratori si intendono - Imprese fornitrici di beni e servizi e/o che realizzano opere in favore di Astral - Imprese partecipanti a procedure di gara, per lavori, servizi e forniture - Persone giuridiche e liberi professionisti destinatari di provvedimenti di autorizzazione e concessione;
  • i lavoratori ed ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore di Astral;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

 

La tutela delle persone segnalanti si applica anche:

  •  quando il rapporto giuridico di cui all’elenco che precede non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso

 

Oltre ai soggetti sopra menzionati (i segnalanti), le misure di protezione si applicano anche:

  •  ai facilitatori, tale da intendersi la “persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata” (così art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 24/2003);
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, denunciante o che ha effettuato una divulgazione pubblica, che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  •  ai colleghi di lavoro della persona segnalante, denunciante o che ha effettuato la divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  •  agli enti di proprietà, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, della persona che ha effettuato una segnalazione, una denuncia o una divulgazione pubblica;
  • agli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
  • agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

 

  1. CANALI DI SEGNALAZIONE

 

La norma prevede che la segnalazione venga fatta attraverso il canale interno prevedendo che il ricorso al canale esterno ed alla divulgazione pubblica sia possibile a determinate condizioni.

 

Il canale interno Astral è gestito dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

Se la segnalazione è di competenza dell’Organismo di Vigilanza l’RPCT provvederà ad istruire la pratica e a coinvolgerlo nella gestione della segnalazione.

Si precisa che la segnalazione presentata a un soggetto diverso dal RPCT o trasmessa con forme diverse da quelle previste nel presente documento, non può essere considerata di whistleblowing e quindi il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal D.Lgs. n. 24/2023.

 

E’ utilizzabile il canale esterno gestito da ANAC quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, il canale di segnalazione interno ovvero questo, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla norma;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

È utilizzabile la divulgazione pubblica, quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni (3 mesi);
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  •  la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. 

 

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, la mancata tutela della riservatezza non potrà essere imputata al gestore della segnalazione, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower.

 

  1. AMBITO OGGETTIVO

 

Il D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di Astral, di cui il segnalante è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. Più in generale, l’intento del legislatore è quello di comprendere tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o gli obiettivi delle attività poste in essere da Astral, per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, ovvero che ne deviino gli scopi o che ne minino il corretto agire.

 

Le violazioni possono riguardare i seguenti ambiti:

  • Violazioni di disposizioni normative Europee (atti dell’Unione Europea o atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea):
  1. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  4. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

 

  • Violazioni di disposizioni normative nazionali:        
  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  2. le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione, di gestione e controllo.

 

Le segnalazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione, anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all’occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

 

La segnalazione non può in ogni caso riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni ed istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali valgono le modalità ordinarie previste dalla regolamentazione in materia di risorse umane.

 

 

  1. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE TRAMITE IL CANALE INTERNO ASTRAL

 

Come previsto dalla normativa, l’Azienda mette a disposizione, a discrezione del segnalante, le seguenti modalità di inoltro delle segnalazioni (canale interno):

    1. in forma scritta trasmessa tramite piattaforma on line;
    2. con contatto telefonico diretto con l’RPCT o tramite piattaforma con messagistica vocale;
    3. con richiesta di incontro con l’RPCT.

 

  1. Segnalazione in forma scritta: in Astral è possibile trasmetterla utilizzando esclusivamente la piattaforma crittografata aziendale di gestione delle segnalazioni. Questa assicura la riservatezza prevista dalla norma, attribuendo specifici ruoli ai soggetti coinvolti nell’istruttoria della segnalazione. Tutti i soggetti possono accedere alla piattaforma informatica, disponibile nella homepage del sito www.astralspa.it, cliccando sul link “Whistleblowing Astral”. Accedendo alla piattaforma verrà richiesto di fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

Contestualmente alla predisposizione della segnalazione, la piattaforma rilascia una chiave di accesso che è custodita esclusivamente dal Custode (l’Amministratore Unico), il quale comunque non ha la visibilità nè dei dati personali, nè dell’e-mail del segnalante né della segnalazione. La sola segnalazione è accessibile al RPCT (che ha la funzione di Istruttore della segnalazione) ed eventualmente al suo team di supporto. Solamente l’Istruttore, nei soli casi previsti dalla legge, può richiedere motivandola, la chiave di accesso al Custode necessaria per l’identificazione del segnalante. 

  1. La segnalazione orale è gestita direttamente dal RPCT, tramite il proprio recapito telefonico (334/6634609 raggiungibile dal lunedi al venerdi nelle fasce orarie 10-12; 14-16) registrando la conversazione. È cura del segnalante comunicare, chiaramente e prima di fare la segnalazione, che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dalla norma.

È possibile anche l’utilizzo della piattaforma caricando il file audio registrato nella sezione "allegati" del questionario esistente. Possono essere caricati più di un file delle dimensioni di 30MB massimo ciascuno. In questo caso viene seguita la procedura riportata nel punto a).

  1. Per l’incontro diretto con l’RPCT, la richiesta all’RPCT deve essere tramessa esclusivamente tramite la piattaforma crittografata aziendale.

 

  1. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

 

Chi intenda presentare una segnalazione dovrà indicare chiaramente, nell’oggetto della segnalazione, che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. A tal fine, la segnalazione per quanto possibile deve contenere i seguenti

elementi, inviati secondo le modalità indicate nella presente disciplina:

      • le generalità del segnalante;
      • circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
      • descrizione del fatto;
      • eventuali generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
      • eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
      • ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

 

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentono di identificarne l’autore, ricevute tramite il canale interno, qualora circostanziate, sono considerate alla stregua delle segnalazioni ordinarie. Pertanto, Astral registra le segnalazioni anonime ricevute e conserva la relativa documentazione con le stesse modalità delle segnalazioni ordinarie. ll segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni, può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

 

Sono escluse segnalazioni basate su  gossip o legate a fini vendicativi e/o opportunistici.

 

  1. VERIFICA, ACCERTAMENTO ED ESITI DELLE SEGNALAZIONI

 

La gestione della segnalazione è affidata al RPCT che vi provvede, avvalendosi eventualmente di uno o più componente del team multidisciplinare che lo supporta (OdS n. 12/2022), assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante.

Per il funzionamento del gruppo sono previsti casi di astensione di alcuni componenti nell’eventualità di ipotetici conflitti d’interessi. Il dovere di mantenere il riserbo sulle segnalazioni è inserito sia nel codice etico e di comportamento che nell’apparato sanzionatorio che attiene al codice stesso.

 

L’RPCT assegna un codice alla segnalazione ricevuta e rilascia al segnalante, entro 7 giorni, il riscontro della sua ricezione.

 

L’RPCT prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria.

Le segnalazioni sono gestite dal RPCT, tenendo conto del principio di minimizzazione dei dati raccolti (con immediata cancellazione di quelli non manifestamente utili), fermo restando i tempi strettamente necessari per gli eventuali approfondimenti necessari per valutare l’utilità dei dati, nell’ottica di non determinare eventuali successivi ostacoli alla segnalazione.

 

Se indispensabile e possibile, l’RPCT richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele.

Il RPCT potrà:

  • interloquire, anche direttamente, con il segnalante, avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza, e con i soggetti coinvolti nella segnalazione;
  • trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni. I soggetti coinvolti nella segnalazione dovranno formulare le proprie valutazioni al RPCT entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

 

L’RPCT sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere di archiviare la segnalazione, dando conto dell'attività espletata e dei relativi esiti in apposito verbale. L’archiviazione può essere predisposta nei casi di evidente e manifesta infondatezza, ovvero qualora dopo la richiesta di ulteriori chiarimenti e documentazione, viene accertato un contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero che la segnalazione è corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

 

Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti non palesemente infondata o generica, il RPCT valuta a chi tra i seguenti soggetti inoltrare gli esiti dell’istruttoria/la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati:

  • Amministratore Unico;
  • Collegio dei Sindaci;
  • Dirigente Area Personale e Organizzazione e al Dirigente dell’Area, cui è ascrivibile il fatto, affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, se sussistono i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
  • Autorità Giudiziaria;
  • Corte dei Conti;
  • ANAC.

 

Il rinvio a un’autorità competente per ulteriori indagini è effettuato dal RPCT, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l’inchiesta interna o l’indagine, né ledano i diritti della persona.

 

Entro 90 giorni dal ricevimento della segnalazione l’RPCT dovrà dare riscontro: informerà il segnalante circa l'esito della segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla questione sollevata e dei motivi della scelta effettuata.

 

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione

 

 

 

  1. TUTELA DEL SEGNALANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI

 

Il sistema di tutele offerte a colui che segnala si estende anche a soggetti diversi dal segnalante, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, in quanto potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

 

Il sistema di protezione previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 si compone delle seguenti tutele:

        1. la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
        2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate da Astral in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
        3. le limitazioni della responsabilità del segnalante rispetto alla rivelazione ed alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

 

Si rappresenta che la normativa prevede misure di sostegno ai segnalanti, da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

 

L’identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, ivi compresa l’eventuale fase di trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

 

Tale circostanza non è garantita quando il segnalante

  • sia responsabile dei reati di calunnia e diffamazione accertate in sede giudiziale;
  • nelle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

 

Quando opera la garanzia l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

 

Nell’ambito del procedimento disciplinare

  • ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti o ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, l’identità del segnalante non può essere rilevata;
  • qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità e previa comunicazione scritta allo stesso, delle motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità, come sopra evidenziati è fonte di responsabilità disciplinare, per inosservanza di disposizioni di servizio.

 

La segnalazione di condotte illecite e la documentazione ad essa allegata, è sottratta all’accesso agli atti di cui all’art. 22 e seguenti della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, nonché all’accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del D.Lgs. 33/2013.

 

Astral indipendentemente dalle modalità di presentazione della segnalazione, garantisce la riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Come previsto dalla norma, fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni, siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei Conti.

 

 

  1. SEGRETO D’UFFICIO, AZIENDALE, PROFESSIONALE, SCIENTIFICO E INDUSTRIALE: OBBLIGHI E LIMITI.

 

Il D.Lgs. 24/2023 prevede che la segnalazione di whistleblowing costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di

  • segreto di ufficio di cui agli articoli 326 del c.p.);
  • segreto professionale (art. 622 del c.p.);
  • segreto scientifico e industriale (art. 623 del c.p.);
  • obbligo di fedeltà del lavoratore (art. 2105 del c.c.);
  • tutela del diritto d’autore;
  • protezione dei dati personali;
  • non diffondere notizie che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

 

Ricorre la predetta giusta causa e, quindi, opera l’esclusione di responsabilità, nei soli casi in cui il segnalante ritiene ragionevolmente che quelle informazioni debbano essere rivelate, in quanto indispensabili per far emergere le violazioni, avendo un fondato motivo di ritenerle vere.

 

Non è consentita la violazione del segreto professionale forense per il tramite del canale di segnalazione del whistleblowing.

 

L’ente o la persona tutelata non incorrono in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, purché tale acquisizione di informazioni o l’accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito.

 

La responsabilità penale e ogni altra forma di responsabilità, civile, amministrativa, disciplinare non si configura anche con riguardo ai comportamenti, agli atti o alle omissioni poste in essere dall’ente o dalla persona se collegati alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e se sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

 

  1. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

 

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale o civile (artt. 368 e 595 c.p.) e dell’art. 2043 codice civile.

 

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del presente testo, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto del presente regolamento.

 

  1. SISTEMA SANZIONATORIO

 

La violazione del presente documento determina l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice Etico e di comportamento e dal relativo Sistema Disciplinare e Sanzionatorio.

Sono sanzionate le condotte di chi:

a) viola le misure di tutela dei segnalanti;

b) effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

 

 

  1. GESTIONE DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NELLE SEGNALAZIONI E RAPPORTI CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY

 

Con riferimento alla tutela della privacy, l’interessato per proseguire nell’inserimento della segnalazione nella piattaforma deve prendere visione della Informativa della piattaforma sul trattamento dei Dati Personali, resa ai sensi del Regolamento UE n.678/2016.

L’informativa aziendale sull’istituto è pubblicata sul sito www.astral spa.it nella sezione “Privacy” ed è parte integrante e sostanziale della presente disciplina.

Sono messe in atto le misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente alla persona segnalante nonché anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, in quanto “interessati” dal trattamento dei dati.

In particolare, è garantito un sistema di crittografia delle trasmissioni delle segnalazioni e di cifratura dei dati residenti sui sistemi informativi inerenti alle segnalazioni. L’esercizio dei diritti riconosciuti nel GDPR agli interessati, con riferimento alla persona coinvolta o al segnalato ed ai propri dati personali trattati nell’ambito del processo di Whistleblowing, è limitato, per garantire la tutela della riservatezza del segnalante. Si precisa che in nessuna circostanza può essere permesso al segnalato di avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni sull’identità del segnalante, salvo la malafede di quest’ultimo.

 

  1. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE

 

Il RPCT intraprende iniziative di sensibilizzazione sull’istituto quali:

-la trasmissione a tutto il personale di apposito Ordine di Servizio sull’istituto;

- la previsione di una formazione specifica;

-la pubblicazione sul sito internet, rivolta a tutti i potenziali interessati, di un avviso;

-la pubblicazione nella sezione Società Trasparente del presente documento che riepiloga le finalità dell’istituto ed il suo utilizzo nella sezione Disposizioni Generali/Atti generali/Atti Amministrativi generali.

 

  1. COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI O RITORSIVI

 

Il dipendente che ritiene di aver subito presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata esclusivamente all’Anac, la quale ha il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

 

Qualora venga accertata nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ Anac, la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, , ne consegue la loro nullità e l’applicazione nei confronti del responsabile  della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

 

L’ANAC considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l’omissione.

ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, anche nei casi di violazione dell’obbligo di riservatezza e di ostacolo, anche tentato, alla segnalazione.

 

La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l’adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare).

Compete all’Autorità giudiziaria (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.